PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche è consentito di svolgere la professione nei laboratori privati di analisi cliniche.

Art. 2.

      1. Presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), istituiti nelle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché del regolamento di cui al decreto dei Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, è assicurata la presenza di un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, al quale è affidato il compito di curare l'assistenza farmaceutica dei soggetti assistiti.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede all'istituzione di un servizio farmaceutico all'interno di ogni istituto penitenziario con una popolazione non inferiore a duecento individui, tra agenti di custodia, personale addetto e detenuti, affidato a un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche con il compito di provvedere all'assistenza farmaceutica.
      2. Il servizio istituito ai sensi del comma 1, frazionato per turni, deve essere garantito 24 ore su 24.

Art. 4.

      1. Presso le case di cura private con almeno cento posti letto deve essere istituito il servizio di farmacia.
      2. Il servizio di farmacia di cui al comma 1 deve essere gestito da un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia

 

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farmaceutiche con il compito di procedere all'acquisto e alla conservazione dei farmaci, alla tenuta dei registri, ove richiesti, nonché alle attività di farmacovigilanza.

Art. 5.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attivare dispensari farmaceutici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, ancorché non previsti in pianta organica, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio della rete autostradale.

Art. 6.

      1. Sulle navi che svolgono servizio di crociera e sui treni a lunga percorrenza è prevista la presenza di un medico e di un farmacista per garantire l'assistenza sanitaria di emergenza ai passeggeri, nonché per assicurare la disponibilità di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Art. 7.

      1. I laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche hanno accesso alle seguenti classi di insegnamento previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni:

          a) chimica e tecnologie cliniche;

          b) scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, nelle scuole secondarie di primo grado;

          c) scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.